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Obbligo di revisione periodica autoveicoli

Obbligo di revisione periodica autoveicoli

Con riferimento all’art. 80 del Codice della Strada il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Attualmente per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere effettuata entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Per trovare l’officina di revisione più vicina clicca qui e vai al tema “Motorizzazione Civile e Trasporti Eccezionali”

Data: 03/11/2015 Ultima modifica: Mar, 09/04/2019 - 11:08
Pubblicato da: URP - Redazione web Fonte: Servizio Motorizzazione Civile - Trasporti Eccezionali